Primo chiarimento dal Nuovo Codice di Prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015
Con il D.M. 151/2011 si regolarizza la facoltà di presentare istanza di deroga, ai Comandi dei VV.F., qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I del medesimo regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.
La condizione necessaria quindi a poter presentare richiesta di deroga è l’esistenza, per quella attività, di una regola tecnica specifica di prevenzione incendi emanata dal Ministero Dell’ Interno.
Molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non erano però dotate di regole specifiche e si rifacevano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ovvero D.M. 10/03/1998 e D.Lgs. 81/2008, che essendo regole orizzontali, generali, non rientrerebbero tra quelle indicate al D.P.R. 151.
L’entrata in vigore del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, D.M. 03/08/2015, ha modificato questa sistuazione diventando norma tecnica specifica per tutte quelle attività per le quali non esisteva una norma tecnica verticale. Infatti lo stesso codice prevede alla sezione G.2.5.4.3 l’apllicazioni di soluzioni in deroga per tutte le attività sopracitate.
L’utilizzo del Nuovo Codice è però ad oggi facoltativo, è quindi ancora posssibile utilizzare le precedenti normative, D.M. 10/03/1998 e D.Lgs. 81/2008, ancora in vigore.
L’istanza di deroga, come definita al D.P.R. 151, in virtù del nuovo codice e delle precedenti e ancora in vigore normative, ha portato al rilascio di un chiarimento da parte del Ministero dell’Interno, il primo basato sui criteri del D.M. 03/08/2015, con circolare n. 3272 del 16-03.2016.
La circolare fornisce le seguenti indicazioni per l’utilizzo della deroga:
– Per le attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: il ricorso all’istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell’allegato 1;
– Per le attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: l’adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l’accoglimento dell’istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse;
– per le attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all’istituto della deroga;
– per le attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 ( ad es. scuole, che hanno Regola tecnica nel D.M. 26/08/1992, per la quale è in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica Verticale): i VVF riportano un caso specifico. Quello del titolare dell’attività scolastica che nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure, e voglia far ricorso all’istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell’allegato 1 al D.M. 03/08/2015. A questi, secondo il Dipartimento VVF, non è assicurato l’automatico accoglimento dell’istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.