D.M. 21 marzo 2018 “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.”

Il 29 marzo 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n.74, il Decreto Ministeriale 21 marzo 2018, “ Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.”

Il decreto ha come finalità quella di definire le indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido.

Come si legge nella norma, il decreto vede la necessità di definire le indicazioni programmatiche prioritarie di cui sopra, dal fatto che:

  • alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;
  • alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014.

Detto così, è lecito chiedersi perché, visto che il temine di adeguamento  per le è scuole scaduto ( e quindi dovrebbero essere già state tutte adeguate), a scadenza superata il MINISTRO DELL’INTERNO, di concerto con IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE e DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA ha ritenuto opportuno fare un decreto per dare indicazioni sull’adeguamento.

Facciamo quindi un passo indietro.

Il Ministero dell’interno emanava, nella G.U. del 16 settembre 1992, n. 218, il D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.

La norma, che fornisce una serie di prescrizioni da attuare al fine di rendere la scuola un luogo sicuro contro gli incendi, ha dato come termine, per l’adeguamento degli edifici scolastici già esistenti al 1992, 5 anni dall’emanazione del decreto stesso. Non essendo la matematica un opinione, il termine scadeva nel 1997

Inutile dire che non sono stati adeguati “tutti” gli edifici scolastici.

La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito, quindi, nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali. L’ultima proroga si ha avuta con l’art. 4, co. 2 del D.L. 30/12/2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Milleproroghe”).

Questo ha spostato il termine di adeguamento alla normativa antincendio per edifici scolastici e locali adibiti a scuola per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto non si era ancora provveduto all’adeguamento, al 31/12/2017.

Facendo due conti, al 31/12/2017, sono passati 25 anni da quando è stata emanata la legge e 20 dalla prima scadenza di adeguamento.

Quindi a 25 anni dal D.M. 26 agosto 1992, e 20 dalla prima scadenza di adeguamento, il Ministero ha dovuto fare un nuovo decreto che desse delle indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento. Quindi negli ultimi 20 che si è fatto? Si è aspettata la proroga successiva!

Ora il tempo delle proroghe è finito, infatti il nuovo Decreto non aggiorna la proroga, che quindi rimane al 31/12/2017 (scaduta!!)

La presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’aprile del 2016, parlava di un 54 per cento di edifici senza C.P.I., cioè il Certificato prevenzione incendi.

 

Il nuovo D.M. 21 marzo 2018 riporta che “le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato D.M. 26 agosto 1992, che fissano livelli di priorità programmatica”.

Esaminiamo le indicazioni per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, tralasciando gli asili nido, che sono entrati come attività soggetto con il D.P.R. 151/11 e dotati di norma verticale dal 2014, tutto abbastanza recente (diamogli un po’ di tempo).

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

Livello di priorità A

– Disposizioni di cui al punto 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b);

7.1. Impianto elettrico di sicurezza

L’impianto elettrico di sicurezza, deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:

  1. a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
  2. b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.”

Parti di cui all’articolo 7.1 che non rientrano in “priorità” ma che devono comunque essere attuate (chissà quando)

Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.

Nessun’altra apparecchiatura può essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza.

L’alimentazione dell’impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale.

L’autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30′.

Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma.

Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

– Disposizioni di cui al punto 8

8 Sistemi di allarme

8.0. Generalità

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

8.1. Tipo di impianto

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2 dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono. Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti

– Disposizioni di cui al punto 9.2

9.2. Estintori

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

Parti di cui all’articolo 9 che non rientrano in “priorità” ma che devono comunque essere attuate (chissà quando)

9.1. Rete idranti

9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi

– Disposizioni di cui al punto 10

10 Segnaletica di sicurezza

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524(45) (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982).

– Disposizioni di cui al punto 12

12 Norme di esercizio

A cura del titolare dell’attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacua-zione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. È fatto divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all’uopo destinati, non possono essere deposi-tati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

12.7. Al termine dell’attività didattica o di ricerca, l’alimentazione centralizzata di apparecchia-ture o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60 dall’intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell’attività deve provvedere affinché nel costo della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile

 

Livello di priorità B

– Disposizioni di cui al punto 6.1

6.1. Spazi per esercitazioni

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l’attività scolastica.

Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché per la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

Le comunicazioni tra il locale per le esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.

Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili.

Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.

Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all’e-sterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.

Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aera-zione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all’esterno e poste a filo pavimento.

Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso dei gas in mancanza di fiamma.

– Disposizioni di cui al punto 6.2

6.2. Spazi per depositi

Vengono definiti “spazi per deposito o magazzino” tutti quegli ambienti destinati alla conserva-zione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.

I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione delle strutture di separa-zione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

L’accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a:

– 1.000 m2 per i piani fuori terra;

– 500 m2 per i piani 1° e 2° interrato.

I suddetti locali devono avere apertura di aerazione(33) di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.

Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/mq; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico.

Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 mq di superficie.

I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 mq di superficie.

Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente all’interno del volume dell’edificio, in armadi dotati di bacino di contenimento 20 l di liquidi infiammabili.

– Disposizioni di cui al punto 6.4

6.4. Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche

Vengono definiti “spazi destinati all’informazione ed alle attività parascolastiche”, i seguenti locali:

– auditori;(37)

– aule magne;

– sale per rappresentazioni.

Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di – 7,50 m; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull’isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l’attività scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.

– Disposizioni di cui al punto 6.6, limitatamente al punto 6.6.1;

6.6.1. Mense

Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.

Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.

– Disposizioni di cui al punto 9.3;

9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi

Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 30 kg/m2, deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d’incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.

 

Livello di priorità C

Restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

 

Il Decreto poi evidenzia come le attività di adeguamento di cui al decreto stesso potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.