Attività 54 “Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 addetti”, quando si è soggetti al D.P.R. 151/11.

L’attività 54 dell’allegato I del D.P.R. 151/11 indica che sono soggette a controllo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco le officine meccaniche con lavorazione a freddo aventi 25 o più addetti.

Spesso però nella realtà i 25 addetti delle aziende meccaniche non sono tutti addetti alla specifica mansione di officina, ci sono tra questi lavoratori che operano in uffici, amministrativi o tecnici, o in magazzini.

La norma non esplicita, come invece fa per l’attività di saldatura, che gli addetti da prendere, quale parametro di assoggettabilità, siano solo quelli con specifica mansione, ovvero operanti in officina.

Come si fa quindi a capire quando gli addetti superano o no le 25 persone.

 

Ad esempio, un’azienda con 23 lavoratori in officia (produzione), 1 lavoratore in magazzino (non separato dall’officina) e con 5 lavoratori in ufficio, è soggetta all’attività 54?

La somma degli addetti in azienda è 29, sono quindi sopra il limite di 25 per essere soggetti, ma quelli operanti in officina sono 24 (produzione e magazzino), e quindi sotto il limite di 25 addetti.

Il più delle volte capita, a favore di sicurezza,  che venga dichiarata soggetta e quindi che l’azienda proceda con l’iter di prevenzione incendi, ma non esiste una risposta sicura senza fare prima delle valutazioni.

 

Ecco cosa dice la norma.

 

Ai sensi del D.P.R. 151/11 l’attività di officina meccanica con lavorazione a freddo è soggetta al controllo dei Vigli del Fuoco quando gli addetti sono pari o maggiori di 25, così come definito all’att. 54, ovvero “Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 addetti”.

 

Il termine addetto, determinante per il limite di assoggettabilità, è stato chiarito dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio – Servizio Tecnico Centrale, con nota del 03/11/2000 Prot. n°P972/4101 sott. 106/47, così come di seguito riportato.

 

“Nota M.I. Prot. n°P972/4101 sott. 106/47

OGGETTO:  Officine  e  laboratori  con  saldatura  e  taglio  dei  metalli  utilizzanti gas  combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. – Quesito. –

Con la nota indicata al margine, codesto Ispettorato ha posto un quesito relativo all’interpretazione del termine “addetto”, il cui numero, ai sensi del decreto 16 febbraio 1982*, stabilisce se determinate attività lavorative siano soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, sentito per le vie brevi l’Ufficio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha competenza sull’applicazione del D.P.R. n° 689 del 1959, in cui si ravvisa la medesima problematica, si rappresenta di seguito il parere di questo Ufficio.

Ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il numero di addetti previsto per determinate attività dal D.M. 16 febbraio 1982 *, come soglia minima, deve essere inteso come il numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose ai fini dell’esplosione o dell’incendio. Si precisa, pertanto, che in tale numero:

  • non devono essere necessariamente inclusi tutti i lavoratori dipendenti;
  • non devono essere inclusi tutti i lavoratori impiegati nel reparto se la lavorazione è svolta in turni diversi;
  • devono essere inclusi anche i lavoratori che, pur non essendo addetti alle specifiche lavorazioni pericolose, sono esposti al rischio da queste determinato in quanto operano nel medesimo ambiente di lavoro.”

 

* Il D.M. 16 Febbraio 1982 è stato abrogato e sostituito dal D.P.R. 151/11. L’attività di officina mantiene la medesima definizione nel nuovo criterio di equiparazione e classificazione stabilito dal D.P.R.151/2011 (Allegato I) La nota rimane valida come chiarimento per il termine addetto, utilizzato come limite di assoggettabilità anche dal D.P.R. 151/11, Allegato I.

 

 

Quindi, la condizione indicata dalla norma per cui gli addetti da prendere in riferimento, per l’attività 54, siano solo quelli in officina e non gli altri addetti, come ad esempio quelli degli uffici, sarà che i dipendenti addetti all’officina non operino nel medesimo ambiente di lavoro di altri lavoratori.

Un ambiente di lavoro differente può essere inteso, in materia di prevenzione incendi, ad esempio un capannone produttivo e una palazzina uffici separati da un muro con resistenza al fuoco e messi in comunicazione da porte REI, ovvero due compatimenti distinti.

Altra condizione è che i due compartimenti dovranno essere dotati di vie di esodo indipendenti, ovvero in caso di emergenza non devono essere previsti percorsi che attraversano la compartimentazione. Dovranno essere indicate procedure di emergenza specifiche per ogni compartimento, inserite in una gestione aziendale generale dell’emergenza stessa.

 

Secondo voi l’azienda in esempio è quindi soggetta o no?