DECRETO 7 agosto 2017 . Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, quando può essere applicata al posto del vecchio D.M. 26 agosto 1992

Oggi ci siamo imbattuti in un articolo, presente in un sito che si occupa solo di edilizia scolastica, in cui l’autrice dichiarava che “nulla vietava di usare” il nuovo D.M. 7 agosto 2017 anche per edifici scolastici sotto le 100 persone, anche se non ricadenti nel campo di applicazione dello stesso D.M.

Questo ci ha dato lo spunto per un nuovo articolo del nostro blog.

Facciamo quindi chiarezza su quando il nuovo decreto per le attività scolastiche si può applicare e quando no.

Partiamo con le premesse; esponiamo quindi quello che ci aiuta a capire quando il D.M. 07/08/2017 si può applicare e perché.

Il D.M. 7/08/2017, recante “ l’Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche” ,modifica l’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», per il quale viene aggiunto il capitolo «V.7 – Attività scolastiche».

Il D.M. 03/08/2015 ricordiamo che si applica alle sole attività soggette a controllo di prevenzione incendi, ovvero alle attività di cui all’allegato I del D.P.R. 151/11. (ad esclusione di quelle dotate di norma tecnica verticale, fino all’emanazione della relativa norma da inserire nella sez. V, come appunto per le scuole).

Le “scuole”, infatti, sono ricomprese al punto 67 dell’allegato I al D.P.R. 151/11, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Att. 85). Sono quindi soggette “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti- Asili nido con oltre 30 persone presenti.”

Prima del D.M. 7/08/2017, l’unica normativa verticale applicabile, in materia di prevenzione incendi,  per le scuole era il D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. Il quale si applica negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, come riportato all’art. 1.1 dello stesso decereto.

Ora, come per l’applicazione del D.M. 03/08/2015 rispetto al D.M. 10/03/1998, anche l’applicazione del D.M. 7/08/2017 al posto del D.M. 26 agosto 1992 è facoltativa, ovvero  è a discrezione del progettista usare una norma o l’altra.

 

Per quanto sopra esposto, sembra scontato che è facoltativo applicare il D.M. 7/08/2017 o il D.M. 26 agosto 1992, a parità di campo di applicazione, ovvero per attività soggette a controlli VV.F., quindi scuole con oltre 100 persone. Ma ci siamo accorti che non è così evidente per tutti, come riportiamo nell’esempio di inizio articolo.

Infatti, le scuole sotto 100 hanno una sola norma: il D.M. 26 agosto 1992, che le identifica come scuole di tipo 0, quindi la legge VIETA ( e quindi come si può dire “nulla vieta”) di fare riferimento al D.M. 7/08/2017, in quanto sono normate.

L’unico caso, che ci sembra di poter riportare, per poter far riferimento ( e quindi usa come guida) la nuova norma è quello in cui il progettista usi come linea guida il D.M. D.M. 7/08/2017 in istanza di deroga. Questo però non assicura l’accoglimento dell’istanza di deroga.

 

In definitiva il si può scegliere se applicare il D.M. 7/08/2017 o il D.M. 26 /08/1992 solo per attività scolastiche sopra le 100 persone, sotto le 100 persone si può applicare solo il D.M. 26 /08/1992.