Nuovo Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 – Nuovo testo di prevenzione incendi
Il 20 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Il nuovo provvedimento è volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico.
Questo è composto da:
- 5 articoli atti a specificare le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
- 1 allegato suddiviso in quattro sezioni: Sezione G Generalità, Sezione S Strategia antincendio, Sezione V Regole tecniche verticali, Sezione M Metodi.
Le norme tecniche, contenute nell’allegato al nuovo decreto, si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attivita’ di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76, di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Le norme tecniche di cui all’allegato del nuovo decreto si possono applicare alle attivita’ di cui sopra in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizionigenerali e simboli grafici di prevenzione incendi e successivemodificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione alfuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione eripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relativeall’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’aperturadelle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente allasicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione alfuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita’disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzioneincendi in base al sistema di classificazione europeo»; e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione dellaregola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti disollevamento ubicati nelle attivita’ soggette ai controlli diprevenzione incendi»;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione diresistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere dacostruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenzaal fuoco delle costruzioni nelle attivita’ soggette al controllo delCorpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica diprevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva control’incendio installati nelle attivita’ soggette ai controlli diprevenzione incendi».
Il decreto entra in vigore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla G.U.
Vai al testo ufficile del nuovo decreto.