Perché è improprio parlare di RINNOVO C.P.I.

È improprio parlare di rinnovo, poiché secondo la normativa vigente il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) non ha scadenza, non può quindi essere rinnovato.

La normativa impone però che ogni 5 o 10 anni, a seconda dell’attività soggetta al controllo VV.F., sia presentata un’ attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.(Rif. Art. 5 D.P.R. 151/11)

L’attestazione di rinnovo consiste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio accertate al C.P..I. o verbale di sopralluogo, ovvero il “nulla mutato”.

La data che quindi viene riportata nei certificati, ovvero nei verbali di sopralluogo, è il termine ultimo per presentare l’attestazione di rinnovo periodico in caso di nulla mutato.

 

A questo punto la domanda è “Come si valuta il nulla mutato?”

Il nulla mutato impone l’assenza di modifiche sostanziali.

Le modifiche possono essere di varia natura; strutturali, impiantistiche, di destinazione d’uso, etc.

Per valutare le modifiche sostanziali ai fini antincendio ci si deve affidare ad un buon professionista antincendio.

La modifica può riguardare anche un diverso inquadramento nella norma antincendio.

 

In caso di modifiche, non si deve però attendete la data ultima per l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

L’obbligo di adempiere a quanto previsto dal D.P.R. 151/11 scatta al momento della modifica.

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