Cosa cambia nella conversione all’attività 77 del D.P.R. 151/11 per gli edifici sopra i 24 metri

Non è semplice ed immediato fare la conversione di attività  per gli edifici sopra i 24 m, in quanto il D.P.R. 151/11 ha riformulato la definizione dell’attività n.94 del D.M. 16 02 1982, assoggettando al controllo dei Vigili del Fuoco gli edifici ad uso civile con altezza antincendio (che differisce dall’altezza di gronda) superiore a 24 m, e quindi non più solo gli edifici di civile abitazione.

Facciamo un passo indietro.

Al vecchio D.M. 16 02 1982 erano ricompresi nell’attività 94, e quindi soggetti a controllo VV.F., gli “Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri”

La normativa vigente invece inserisce all’attività 77, e quindi soggetti al controllo VV.F., gli “Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 24 metri”

Prima di fare la semplice conversione delle attività si devono fare quindi due importanti valutazioni.

Altezza dell’edificio

Prima si doveva fare riferimento all’altezza in gronda, ovvero “all’altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei VVF all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile”, mentre ora si fa riferimento all’altezza antincendi, ovvero “Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”.

Può quindi capitare che edifici che avessero 24 metri di altezza di gronda non raggiungano i 24 metri di altezza antincendio, risultando così esclusi dall’assoggettabilità al controllo dei VV.F.

 

Civile abitazione.

Prima erano soggetti a controllo di prevenzione incendi gli edifici ad uso “civile abitazione”, che ricomprendono appartamenti e case, mentre ora l’attività di controllo si estende agli edifici destinati ad uso civile, che ricomprendono appartamenti, case, studi professionali, piccoli studi medici, etc.

Quindi può capitare che un edificio che aveva il C.P.I. per attività di “civile abitazione” e che ad oggi ospita anche altre attività, come quelle sopra citate ad esempio, non può fare un attestazione di nulla mutato con conversione alla precedente attività, in quanto queste non erano contemplate al precedente C.P.I.

Inoltre le attività ad uso civile che comportano la presenza di luoghi di lavoro, eventualmente anche con dipendenti (basti pensare al personale amministrativo e tecnico di uno Studio professionale o di un dentista) devono rispondere quanto previsto al D.Lgs. 81/08 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”, che comprendono anche disposizioni in materia di prevenzione incendi.

 

Cosa fare quindi?

Ogni condominio rappresenta un caso singolo che va attentamente valutato.

L’amministratore dovrà affidarsi ad un tecnico competente, un professionista antincendio.

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